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REGOLAMENTO DELLA CONFRATERNITA “MARIA SS. IMMACOLATA” DI MARITTIMA

 

Premessa

La Confraternita di Maria SS. Immacolata, costituita con Regio Assenso il 14 febbraio 1861, ha sede nel Santuario di S. Maria di Costantinopoli ed é retta dal presente Regolamento, approvato da S.E. l’Arcivescovo di Otranto , è soggetta ai suoi emendamenti secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO I

FINI DELLA CONFRATERNITA Art. 1

La Confraternita sotto il Titolo di “Maria SS. Immacolata” è una Associazione Pubblica di fedeli, costituita in Marittima con sede presso il Santuario s. Maria di Costantinopoli alla via Convento con Segreteria presso il locale di sua proprietà in Piazza P.Umberto n°24. Eretta canonicamente nel 1861, gode di personalità giuridica ai sensi dell’art. 313 C.J.C.. Essa è soggetta alle norme contenute nello Statuto emanato dall’Arcivescovo di Otranto in data 25.12.2001 ed entrato in vigore il 1.1.2002, alle norme del Codice di Diritto Canonico ed ai Decreti emessi dall’Ordinario dell’Arcidiocesi di Otranto. La Confraternita Maria ss. Immacolata di Marittima ha ottenuto la Personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto civile 21.1.1935 n. 238; è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura – di Lecce al numero G.U. 29.3.1935 n. 74; Codice Fiscale 81000450759; Art. 2 1- La Confraternita Maria ss. Immacolata ha per fini principali: a) Promuovere una vita esemplarmente cristiana, che mira alla testimonianza del Vangelo della carità nel servizio ai fratelli. b) Promuovere tra i propri soci una solida formazione cristiana attraverso l'ascolto della Parola di Dio, la Catechesi e la frequenza dei Sacramenti. c) Incrementare il culto pubblico nella chiesa in cui ha sede. d) Organizzare e promuovere attività per incrementare la pietà dei propri soci con particolare attenzione alla novena della Madonna Immacolata, della Madonna di Costantinopoli e le attività socio - culturali tipiche della Confraternita declamate nello Statuto in accordo con la Parrocchia e a beneficio del territorio (cf. art. 2 dello Statuto). e) Promuovere attività ed iniziative atte a sostenere la vita comunitaria, l’assistenza orale, economica e spirituale degli ammalati e bisognosi. f) Promuovere la riflessione e la preghiera ecumenica. 2- La Confraternita per essere autentica associazione di fedeli deve conformarsi ai seguenti criteri: a) Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità. b) La responsabilità di confessare apertamente la fede cattolica. c) La comunione salda e convinta con il Papa, con il Vescovo e con il Parroco. d) L'impegno alla solidarietà umana e cristiana. 3- La Confraternita è inserita pienamente nella vita della Parrocchia, partecipa alle iniziative e alle attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il Priore o un suo delegato. 4- Tutte le prestazioni dei Confratelli e delle Consorelle nei confronti della Confraternita sono gratuite. 5- Il patrimonio della Confraternita è costituito: a) Immobile in piazza Principe Umberto I – Segreteria f. 17 n. 638 b) Seminativo via Conciliazione f. 17 n. 633 c) Uliveto “Pescosorgente” f. 22 n. 159 d) Ficheto “Forticito” f. 8 n. 60 e) Fabbricato Rurale “Forticito” f. 8 n. 61 f) Uliveto “Carrozzina” f. 19 nn. 590; 591; 592; 593; g) Uliveto “Marinella” f. 16 n. 108

 

TITOLO II

I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA CAPITOLO I

Ammissione e Dimissione dei Soci

Art. 3

Possono chiedere di far parte della Confraternita:

a) Tutti i fedeli battezzati e praticanti la vita cristiana, residenti nel territorio della Parrocchia di Marittima, che abbiano compiuto il 17° anno di età e si impegnano ad osservare le norme dello Statuto e del presente regolamento.

b) Chi intende far parte della Confraternita deve presentare domanda al Priore, il quale dopo aver fatto conoscere le finalità della Confraternita all'aspirante, presenterà la domanda al Consiglio che deciderà l'accettazione. Se il richiedente sarà accettato viene iscritto fra i novizi.

c) Il periodo del Noviziato dura un anno pastorale durante il quale il novizio compirà un itinerario di formazione cristiana e spirituale, di conoscenza dello Statuto e della vita della Confraternita, con incontri periodici guidati dal Consiglio o da un suo Delegato d’intesa col Padre spirituale. Se alla fine dell'anno il novizio darà prova di vita cristiana, verrà scritto nel libro degli Associati dopo aver fatto la professione.

d) La Professione sarà fatta il 7 dicembre nella festa della Titolare alla presenza del Consiglio e di una rappresentanza della Confraternita nella quale il Novizio rinnoverà la fede del proprio Battesimo, prometterà di osservare le norme contenute nello Statuto e di vivere attivamente la fraternità dell’Associazione e sarà rivestito delle insegne proprie. L'anno di noviziato non dà nessun diritto pur dovendo osservare le norme dello statuto.

 

Art. 4

Non possono far parte della Confraternita coloro i quali hanno abbandonato pubblicamente la fede Cattolica, si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica e non si trovano nelle condizioni previste dal Codice di Diritto Canonico e dall’articolo 6 dello Statuto diocesano delle Confraternite.

 

Art. 5

a) I Confratelli e Consorelle, che si rendono indegni dovranno essere espulsi dopo una precisa ammonizione da parte del Consiglio e la comunicazione agli stessi da parte del Priore a norma dello Statuto (art. nn. 6-11).

b) Il Confratello o la Consorella espulso perde ogni diritto conseguito di qualsiasi natura.

c) I Confratelli e Consorelle accettati sono tenuti a pagare una tassa di entrata stabilita all’inizio di ogni anno dal Consiglio.

d) Non possono essere accettati nella Confraternita coloro che sono stati espulsi da altre confraternite o altre associazioni ecclesiali.

 

 

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