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CAPITOLO II

Diritti e Doveri dei Confratelli e Consorelle Effettivi

Art. 6 1.-

I Confratelli e Consorelle hanno il dovere:

a) Di promuovere la giustizia sociale e la solidarietà tra gli uomini memori del comandamento del Signore di soccorrere i poveri.

b) Di partecipare alle riunioni di catechesi il primo sabato del mese, di intervenire al canto del Vespro e all’Eucaristia di suffragio per soci defunti nel mese di servizio e di accostarsi frequentemente ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia.

c) Di intervenire con le proprie insegne nelle seguenti processioni:

1) Nella festa di s. Maria di Costantinopoli il primo martedì di marzo e nella Fiaccolata in suo onore alla Marina il primo martedì di agosto.

2) Nella solennità del Santo Protettore della Parrocchia e del Paese S. Vitale Martire.

3) Nella Pasqua di Passione il Venerdì Santo.

4) Nella solennità Corpus Domini.

5) Nella memoria dei SS. Medici Cosimo e Damiano.

6) Nell’accompagnamento funebre di un confratello o consorella defunti.

 

6 2.-

I Confratelli e Consorelle hanno il dovere:

a) Il Turno mensile è composto da 21 Confratelli e 21 Consorelle.

b) Chi non interviene alle suddette processioni senza previo giustificato motivo pagherà la multa stabilita dal Consiglio all’inizio di ciascun anno pastorale.

c) Se le assenze sono abituali si può essere puniti con l'allontanamento o con l'espulsione.

d) I Confratelli e le Consorelle che, dopo la professione per vari motivi risiederanno fuori dal territorio della parrocchia di Marittima e pertanto impediti a realizzare gli obblighi della Confraternita, per continuare a rimanere ascritti in Essa, entro il mese di marzo pagheranno una quota cinque volte superiore alla quota annuale dei residenti.

e) L'annualità sarà pagata al cassiere dal primo al trenta del mese di marzo di ogni anno secondo quanto stabilito dal Consiglio.

f) L'Amministrazione richiamerà i ritardatari e se il ritardo è persistente, si procederà all’espulsione.

g) La Confraternita deve astenersi dal partecipare alle manifestazioni non ecclesiali.

h) La Confraternita curerà inoltre, d’accordo col Parroco, la festa della Esaltazione della Croce ( 14 settembre), dell’Addolorata (15 settembre) e di s. Francesco d’Assisi ( 3 e 4 ottobre).

i) Nel mese di Novembre a partire dal sabato seguente il 9 si svolgerà un ottavario di preghiera per i confratelli e consorelle defunti.

j) Gli Esercizi Spirituali per tutti gli associati si svolgeranno o durante l’ottavario di preghiera per i defunti o durante la Novena della Titolare, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7

In relazione agli obblighi dei Confratelli e Consorelle, come sopra stabiliti, i diritti di cui godono sono per ora così stabiliti: a) Far parte attivamente dell’Assemblea. b) Partecipare a tutte le attività, servizi e benefici propri della Confraternita. c) Avviso della morte di un Confratello o Consorella con il suono delle Campane del Santuario. Accompagnamento funebre nel giorno del funerale. Celebrazione dell’Eucaristia e canto del Vespro di suffragio. Sepoltura nella tomba comune della Confraternita secondo la turnazione. d) Celebrazione di 5 sante Messe per tutti i Confratelli e Consorelle vivi e defunti in questi giorni: nella Festa della Titolare; nell’Ottavario dei Defunti; nella festa della Esaltazione della Croce, dell’Addolorata e di S. Francesco d’Assisi.

 

TITOLO III

ORGANI DELLA CONFRATERNITA CAPITOLO I

L'Assemblea

 

Art. 8.

L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli e Consorelle effettivi regolarmente ammessi. È compito dell’assemblea:

a) Approvare le iniziative di carattere formativo e caritativo.

b) Eleggere i membri del Consiglio. c) Decidere circa gli atti di straordinaria amministrazione.

c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo. È convocata in seduta ordinaria dal Priore che la presiede. In via straordinaria può essere convocata dal Consiglio o su richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto. L’Assemblea per la sua validità segue quanto è normato dallo Statuto ( art. 18 §2. 19. 20.).

 

CAPITOLO II

Elezioni del Consiglio

 

Art. 9 

1 - Le Elezioni per rinnovare le cariche associative si tengono ogni tre anni nella prima decade di dicembre. Il segretario entro il mese di novembre, come di consuetudine, raccoglie le eventuali disponibilità alle cariche associative e le sottopone al Consiglio e al Padre Spirituale.

2 - Nella prima Domenica di Dicembre si riunisce l'Assemblea:

a) Il Priore relazionerà sull'andamento generale della Confraternita.

b) Il Cassiere presenterà il bilancio del triennio.

c) Il Segretario presenterà la terna di candidati per l'elezione a Priore e a Consiglieri, proposta dal Consiglio in carica e gli eventuali altri candidati che si sono dichiarati disponibili.

d) Si costituisce il seggio formato da un presidente, da un segretario e da due scrutatori, non eleggibili, designati dall’assemblea.

3 - Nella seconda Domenica di Dicembre l'elezione si svolgerà nel modo seguente:

a) S’insedia il Seggio e si procede al voto alla presenza del Delegato Arcivescovile.

b) Ogni votante può esprimere massimo tre preferenze. Il voto sarà segreto.

c) Risulterà eletto Priore il candidato che in seconda convocazione e al primo scrutinio avrà riportato il maggior numero di preferenze. Risulteranno eletti I e II Consigliere coloro che in ordine avrà riportato maggior numero di preferenze. Gli Eletti entreranno nel pieno possesso dell’amministrazione solo dopo la conferma dell’Arcivescovo.

d) Possono candidarsi per l'elezione i Confratelli e Consorelle che siano di provata fede cristiana, che siano in regola con la disciplina della Confraternita, che siano trascorsi sei anni dalla iscrizione e che la loro età non sia inferiore ai 25 anni e superiore ai 70 anni.

e) Gli Amministratori durano in carica per un triennio e possono essere rieletti, soltanto per un altro triennio.

f) Se l'Assemblea entro il mese di dicembre non riesce ad eleggere i nuovi amministratori, l’Arcivescovo potrà dare la proroga al Consiglio in carica per un altro anno oppure, se lo richiedono le condizioni, nominare un Commissario, che in suo nome, diriga temporaneamente la Confraternita per un anno fino al successivo mese di novembre per poter indire regolari elezioni.

g) Nel caso dovesse rendersi vacante la carica di Priore, ne assumerà la reggenza il Vice Priore fino al mese di novembre dell’anno in corso che provvederà insieme al Consiglio ad indire le votazioni per il rinnovo dell’intero consiglio.

h) Se una delle cariche dovesse rendersi vacante il Consiglio, su proposta del Priore, surrogherà la carica nominando il primo dei non eletti.

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